Art. 3.
(Testamento biologico).

      1. Non è altresì punibile il medico che provoca o agevola la morte di una persona che si trova nelle condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, se la richiesta è stata formulata per iscritto quando la persona era pienamente capace di intendere e di volere.
      2. Nella richiesta formulata ai sensi del comma 1 possono essere incluse volontà inerenti al non inizio o all'interruzione delle terapie di cui all'articolo 4.

 

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